Home Pubblicità
Atto di indirizzo e modalità di rilascio del nulla osta
Il Consiglio ha recepito e approvato ad ottobre 2007 il nuovo icon atto di indirizzo in tema di pubblicita informativa delle attività professionali degli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo, che tiene conto degli ultimi orientamenti della normative in materia. Semplificando, il nulla osta per la pubblicità deve essere richiesto al Consiglio dagli psicologi che intendano pubblicizzare un’attività per la quale è richiesta l’autorizzazione del Sindaco della località in cui verrà diffuso il messaggio pubblicitario. Ad esempio dovranno richiedere il nulla osta coloro che vorranno:
  • apporre una targa
  • pubblicizzare un’attività sanitaria
  • pubblicizzare un’attività in rapporto convenzionato con l’Azienda Sanitaria provinciale.

Negli altri casi non sarà necessario richiedere un nulla osta ma vigerà la regola del “silenzio – assenso”; il professionista infatti dovrà inviare all’Ordine autocertificazione di conformità del messaggio pubblicitario, con descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del messaggio. L’Ordine potrà esprimere parere di non conformità entro 90 giorni, scaduti i quali il messaggio pubblicitario si può ritenere conforme. Ovviamente il professionista dovrà attenersi alle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo rispetto alle forme e ai contenuti del messaggio pubblicitario.


Forme di pubblicità:
La pubblicità può essere fatta mediante targhe, inserzioni sugli elenchi telefonici e di categoria, periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie, giornali quotidiani, periodici di informazione e pagine web di internet.
La carta intestata e i biglietti da visita non necessitano di autorizzazione ma le loro diciture si devono conformare a quanto previsto dall'atto di indirizzo.
Si suggerisce di aggiungere il numero di iscrizione all'Albo sui biglietti da visita e sulla carta intestata.


Modalità di richiesta di autorizzazione alla pubblicità:
La icon richiesta va inoltrata al Consiglio del territorio nel quale verrà effettuata l’attività pubblicitaria, anche se il professionista è iscritto ad altro Ordine. Per la pubblicità che interessa più province o regioni (es. pagine WEB, quotidiani nazionali ecc.) la richiesta va inoltrata all’Ordine dove è iscritto il professionista.
Devono fare domanda di autorizzazione pubblicitaria gli Psicologi iscritti all'Ordine di Trento o iscritti in altro ordine, che operino e che pubblicizzino la propria attività sul territorio della provincia autonoma di Trento. Anche psicologi in associazione con altri professionisti devono fare domanda. La concessione dell'autorizzazione pubblicitaria viene deliberata dal Consiglio.
Attenzione: il nulla osta dell'ordine riguarda il contenuto del messaggio pubblicitario. Ricordiamo che la pubblicità sanitaria deve avere l'autorizzazione da parte del Sindaco della città ove è diffuso il messaggio pubblicitario. L'iscritto dovrà quindi completare la domanda presso gli Uffici Comunali competenti.
Si raccomanda una lettura attenta dell’Atto di indirizzo.