| LIBERALIZZAZIONI |
| Mercoledì 01 Febbraio 2012 16:56 |
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Il decreto sulle liberalizzazioni (DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ”. GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18) ha introdotto l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli estremi della copertura assicurativa al cliente/paziente (se richiesto, anche in forma scritta!). In particolare il comma 3 dell'art. 9 del DL n.1/2012, prevede che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista." Si rammenta che il Decreto Legge è già in vigore dal 24/01/12, anche se potrebbe subire modifiche in sede di conversione (entro 60 giorni) nei due rami del Parlamento. Al fine di facilitare l'applicazione della norma è stata predisposta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine una bozza di modulo ( Riguardo all’assicurazione obbligatoria, segnaliamo che dal 1995 è attiva una convenzione sostenuta dagli psicologi per polizze a prezzi contenuti: informazioni sul sito www.cassamutuapsicologi.it Questo è il massimo di informazioni che possiamo dare al momento; quando il decreto sarà convertito in legge ci confronteremo anche in base alle esperienze di queste settimane. |