| Esenzione IVA per le professioni sanitarie: Decreto 21 gennaio 1994 - G.U. 2 febbraio 1994, n. 26 |
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Nel caso di “…prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) e precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su prescrizioni mediche”. Vista la complessità della materia consigliamo di rivolgersi ad un commercialista o ad un CAAF (centro autorizzato assistenza fiscale) per ulteriori informazioni. CAAF ACLI Galleria Tirrena, 10 – 38100 TRENTO 199199730 www.caf.acli.it www.acliservizi.it |