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Esenzione IVA per le professioni sanitarie: Decreto 21 gennaio 1994 - G.U. 2 febbraio 1994, n. 26

Nel caso di “…prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:

  1. biologo
  2. psicologo
  3. terapista della riabilitazione
  4. ortottista
  5. logopedista
  6. massaggiatore e massofisioterapista diplomato
  7. podologo

Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) e precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su prescrizioni mediche”.
Il Decreto n.26/94 prevede quindi l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie erogate da psicologi.

Vista la complessità della materia consigliamo di rivolgersi ad un commercialista o ad un CAAF (centro autorizzato assistenza fiscale) per ulteriori informazioni.

CAAF ACLI Galleria Tirrena, 10 – 38100 TRENTO 199199730 www.caf.acli.it www.acliservizi.it
CAAF CGIL Via Giusti, 49 – 38100 TRENTO 0461/924988 www.caaf.it
CAAF CISL 800249307 www.caafcisl.it
CAAF COLDIRETTI 800730730 www.cafcoldiretti.it
CAAF CONFARTIGIANATO Via Brennero, 130 – 38100TRENTO 0461/421146 www.artigiani.tn.it
CAAF UIL 800143171 www.cafuil.it